Roseto: il Tar consente l'accesso agli atti

ROSETO Consentire l'accesso ai documenti riservati con l'obbligo in capo al ricorrente di mantenere il segreto in relazione alla documentazione richiesta. Questa in sintesi la decisione del TAR dell'Aquila, secondo quanto diffuso dall'ufficio stampa del Comune di Roseto,  che ha risposto al ricorso presentato dal Consigliere comunale di F. I. Antonio Norante sull'accesso alle relazioni riservate presentate in Comune rispettivamente dal direttore dei lavori di ristrutturazione del lungomare e dal collaudatore. Questa sentenza del TAR chiude un iter aperto dall'Ente nel momento in cui il Consigliere comunale aveva richiesto la documentazione oggetto del ricorso. Il Segretario generale del Comune e il Dirigente del settore Lavori Pubblici avevano richiesto un parere alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione in risposta al quesito, aveva specificato che, secondo quanto previsto dalla normativa le relazioni richieste erano sottratte anche all'accesso da parte dei Consiglieri comunali,  visto il carattere generale del divieto stabilito dalla norma. Ora il TAR ha deciso di accogliere il ricorso del Consigliere comunale, ordinando al Comune di Roseto di consentire al Consigliere l'accesso alle relazioni riservate dallo stesso richieste, con l'obbligo però di mantenere il segreto in relazione alla suddetta documentazione. Nella stessa sentenzai giudici amministrativi sottolineano che: “Attesa la peculiarità della questione e tenuto conto del parere negativo fornito dalla commissione per l'accesso, il collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento”. In sostanza il Comune non è stato chiamato a pagare le spese del procedimento, avendo il Tar tenuto conto in primo luogo della pecualiarità della questione e inoltre del fatto che l'Ente nel negare l'accesso aveva eseguito il parere della specifica Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.