TERAMO – "La Corte Costituzionale ha dato ragione alla giunta regionale sulla legge 6 riguardante le cliniche private e torto alle stesse". Lo ha rilevato l’ex governatore, Ottaviano Del Turco, prima dell’udienza in corso nel Tribunale di Pescara sull’inchiesta Sanitopoli, per la quale era stato arrestato il 14 luglio 2008. Del Turco, invitando a leggere quanto riportato nel suo profilo facebook, ha sottolineato che "nessuno era a conoscenza" di questa sentenza. "Quando il mio governo regionale fu condannato dal Tar – scrive sul social network – c’erano titoloni che informavano sulla sentenza, adesso che l’Alta Corte ha dato torto alle cliniche private nessuno ne parla e nessuno conosceva questa novità". L’udienza davanti al gup Angelo Zaccagnini, intanto, è cominciata. La giornata sarà dedicata agli interventi dei legali dell’ex governatore, del parlamentare del Pdl, Sabatino Aracu, dell’ex presidente della Fira (la finanziaria regionale), Giancarlo Masciarelli, di Vincenzo Cirone e dell’ex segretario generale dell’Ufficio presidenza della Regione, Lamberto Quarta. Per quanto riguarda Masciarelli, il suo avvocato ha chiesto il patteggiamento ad una pena di tre anni e quattro mesi, relativi anche alle imputazioni contestategli nel procedimento sulla Fira. La decisione della Corte Costituzionale, dello scorso 4 ottobre, riguarda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n.6 del 5 aprile 2007 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera), nonchè del punto 5 dell’allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", sollevata dal Tar Abruzzo con due ordinanze, di identico tenore, depositate il 30 ottobre ed il 13 novembre 2008. Secondo il Tar, interpellato dalle cliniche private abruzzesi che avevano impugnato la legge regionale, la riduzione dei posti letto per le stesse cliniche (abbattimento sino ad un massimo del 30% per i posti letto di riabilitazione; un ulteriore abbattimento pari al 15% della dotazione complessiva dei posti letto di lungodegenza e l’abbattimento sino ad un massimo del 30% dei posti letto per acuti) sarebbe stata illegittima perchè in contrasto, tra le altre contestazioni, anche con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, perchè viziata "da eccesso di potere per ingiustizia ed irrazionalità manifeste in quanto determinerebbero la riduzione dei posti letto fruibili presso la spedalità privata in favore di quelli ascrivibili a quella pubblica, senza che siano chiariti i criteri che giustificano le scelte assunte relativamente alle singole strutture sanitarie". Per la Consulta invece la questione non è fondata perchè "la circostanza che siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto fra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli essenziali servizi offerti – ora non in discussione -, la modulazione degli strumenti volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore".
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