Non omologata la gara Rimini- Teramo

TERAMO- Come previsto non è stato omologato il risultato della gara Rimini- Teramo a causa del preannuncio reclamo proposto dal club teramano. Il ricorso verte sulla squalifica inflitta in Coppa al giocatore del Rimini Evangelisti. Intanto il giudice sprotivo ha squalificato tre calciatori del Teramo, Ianni, Cerchia e Gattari. In riferimento al ricorso questo è quanto ha dichiarato l’avvocato Sorgentone che tutela il Teramo calcio. "La decisione del Giudice Sportivo posta alla base dei ricorsi della R.C. Angolana e del Miglianico, pubblicata sul C.U. n. 42 del 6.10.2010, attiene all’interpretazione e all’applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 11 e 22 C.G.S. Prima della ridetta sentenza sembrava pacifico che, sulla base dell’art. 19. comma 11 C.G.S.: “Le sanzioni … inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni”, riconoscendo il principio della separazione delle competizioni. Sennonché il Giudice Sportivo, applicando in senso estensivo l’art. 22, sull’insegnamento dell’univoco pronunciamento della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, ha inteso dare prevalenza ad altro principio: quello dell’effettività della sanzione, onde evitare che l’esecuzione di questa venga “…lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore sanzionato il quale, per un tempo che potrebbe essere anche indefinito, si troverebbe a partecipare a competizioni pur essendo stato colpito”. Nelle ipotesi che occupa il calciatore sanzionato (Evangelisti), essendo il Rimini eliminato dalla Coppa, continuerebbe a giocare, non potendo scontare la squalifica nella competizione in cui fu comminata, con ciò contravvenendo la principio della effettività della sanzione. L’unica possibilità, pertanto, per garantire la esecuzione della sanzione irrogata, secondo il ragionamento del Giudice Sportivo, è che questa sia scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. È però da dire che nel caso preso in esame dal Giudice Sportivo, le squalifiche si riferivano alla passata stagione Sportiva, anche se nella citata decisione, non si fa riferimento temporale alcuno, stabilendosi invece un principio di diritto sportivo.