TERAMO – Le tasse scolastiche, erariali e obbligatorie, sono cosa ben diversa dai contributi scolastici, di natura volontaria e non imponbili alle famiglie. La precisazione arriva dall’associazione dei consumatori Robin Hood che stigmatizza le modalità di richiesta formulata da parte delle scuole: “in barba alla trasparenza e senza indicazione sulle categore esonerate”. Non è consentito, secondo le puntualizzazioni rese in una nota dell’associazione – richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere per l’espletamento delle attivita’ curriculari o connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura, per Robin Hood come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Per Robin Hood queste precisazioni non vengono fornite dalle scuole: “neanche il bon ton di spiegare nel dettaglio cosa si finanzia”. Da qui la decisine dell’associazione di avviare un monitoraggio in tutte le scuole per acquisire le delibere e verificare la congruità delle somme richieste. “Comprendiamo che il taglio dei fondi alla scuola ha determinato nuove necessità per gli Istituti scolastici ma queste non possono derogare dalle norme e dalla trasparenza a tal proposito è opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e contributi, scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alumni”. Queste le categorie assimilabili alle tasse scolastiche:
Tassa di iscrizione: e’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non e’ rateizzabile ed e devoluta integralmente all’Erario. L’importo e di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e puo’ essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento e’ riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo e’ di 15,13 euro.
Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneita’, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturita’). L’importo e’ di 12.09 euro. Il pagamento non e’ rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo e di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturita’ delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non e’ prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
Esonero dalla tasse scolastiche: Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche puo’ essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
