Decreto Genova 'bollinato': c'è anche la norma sulla Cig 'salva Ipersimply'

TERAMO – Si chiama articolo 44, a pagina 37 e 38 delle 41 complessive di cui si compone il testo del Decreto Genova, la possibile via d’uscita temporanea per la vertenza dei 53 dipendenti dell’IperSimply di Piano d’Accio, il supermercato che chiuderà i battenti dopodomani. Il documento legislativo è stato bollinato mercoledì sera, dopo molti problemi, dalla Ragioneria di Stato. Adesso passa al vaglio del Presidente della Repubblica prima della sua pubblicazione ed entrata in vigore. Di fatto reintroduce, con il titolo di ‘Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi’, la Cassa integrazione che era stata abolita dalla legge Fornero, prevista nel caso specifico per quelle aziende cjhe cessano l’attività. Il suo ritorno ha i limiti di un anno di trattamento, con una contabilità sempre sotto controllo fino ad esaurimento del plafond individuato, pena la non accessibilità all’ammortizzatore sociale in caso di superamento della quota disponibile. Di questo aspetto si era parlato nel corso del tavolo sindacale nazionale lunedì a Roma e tutti si erano trovati sostanzialmente d’accordo sulla possibilità di una richiesta in tal senso. Ai 53 dipendenti permetterebbe di tirare il fiato in una difficile vertenza sindacale che mette a rischio il loro posto di lavoro, all’azienda di uscire senza grossi danni, ma soprattutto alle istituzioni di prendere quel tempo necessario per individuare una soluzione praticabile per la ripresa commerciale del sito, vedi l’interessamento di altri gruppi della grande distribuzione. Ecco il testo dell’articolo 44 del Decreto Genova: «In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa  attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi».