Le ordinanze sono diventate due, Abruzzo regione 'ribelle': ecco cosa si può fare in più rispetto al resto d'Italia (da subito)

TERAMO – L’Abruzzo è una delle regioni “ribelli” che ha deciso di seguire delle linee autonome rispetto a quelle fissate dal Governo Conte per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, andando anche in contrasto (in maniera più permissiva) rispetto a quanto previsto dall’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi il governatore Marco Marsilio ha firmato l’Ordinanza Numero 50 e il serata l’Ordinanza Numero 52, che fissa alcune delle novità già decise in precedenza e ne introduce di nuove senza attendere le scadenze in alcuni casi previste dal Governo per il 4 Maggio, il 18 Maggio e il 1° Giugno.

In particolare l’Abruzzo ha anticipato alcuni provvedimenti che nel resto d’Italia saranno in vigore a partire dal 18 maggio, come quello sulla possibilità per i ristoranti di vendere cibo non solo con le consegne a domicilio, ma anche attraverso la vendita d’asporto, con il sistema “drive”. La seconda marcata differenza è per la “riapertura” delle seconde case. In Abruzzo sarà possibile andarci, ma attenzione, non ci si potrà spostare al mare o in montagna in maniera “stabile”, ma si potrà visitare la propria casa in giornata e solo con la motivazione di manutenerla e preparara alla stagione estiva. C’è poi la riapertura dei cimiteri, che può essere anticipata da parte dei sindaci. Infine ci sono numerose deroghe, più che motivate, per ciò che concerne alcune attività sportive “in solitaria” e alcune concessioni per gli amanti degli animali. Una curiosità: gli abruzzesi non potranno tagliarsi i capelli in anticipo, ma “fido” e “micio”  potranno rifarsi il pelo e la toilettatura.

Questi, in sostanza, i 15 punti previsti dall’Ordinanza del Governatore Marsilio e già in vigore da oggi:

1. È consentita la toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino, purché il servizio venga svolto per appuntamento, nella modalità "consegna animale – toelettatura – ritiro animale”;

2. È consentito svolgere all’interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all’aria aperta, da soli; 

3. Dalle 6 alle 20 è consentito correre ed andare in bicicletta, da soli e all’aria aperta, nel proprio comune. 

4. È consentito pescare lungo i corsi d’acqua, i laghi e il mare, purché all’interno della propria provincia, a patto di essere abilitati all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare e nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa; 

5. Le attività di corsa, bicicletta, pesca possono essere svolte dalle 6 alle 20 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente; 

6. È consentito l’allenamento e l’addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali nei maneggi autorizzati in Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale; 

7. È consentito l’allenamento e l’addestramento dei cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza; 

8. È consentito in forma amatoriale il taglio del proprio bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, in quanto attività di stagione e dunque "urgente” , garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherine, evitando l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione disinfettanti per le mani e con appositi dispositivi di protezione individuale (Dpi). Lo spostamento è consentito all’interno del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti.  

9. È consentito l’asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande; 

10. È consentito ai residenti abruzzesi lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle "seconde case"; 

11. Sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore; 

12. Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore; 

13. I sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale; 

14. L’ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento; 

15. L’ordinanza è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

 

In serata il governatore ha firmato una seconda ordinanza, la Numero 52, che amplia le deroghe e precisa le attività sportive consentite. Ecco i dodici punti previsti: 

1. Sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

2. Sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;

3. È consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog

4. È consentito svolgere queste attività sportive dalle 6 alle 20 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;

5. Nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (Festa della Mamma) è consentita l’apertura, fino alle 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;

6. È consentito lo spostamento all’interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli, così come indicato ai punti 7,8 e 9 della Ordinanza n. 49 del 26.04.2020, alle ASD, aeroclub, scuole di volo e privati;

7. Il punto 3 dell’Ordinanza n. 50 (correre e andare in bicicletta tra le 6 e le 20) è valido fino al 3 maggio 2020;

8. Nell’ ordinanza n. 50 nella lettera b. (permesso di andare a pesca) la parola ‘imbarcazione’ è sostituita con ‘unità da diporto’;

9. Le disposizioni dei punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s’intendono chiarite nel modo seguente:

a) per sanificazione s’intende esclusivamente l’attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;

b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell’impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell’ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell’impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;

c) laddove il condizionamento dell’aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l’eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell’impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.

d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell’impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell’impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

10. Il 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante e il 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;

11. L’efficacia della ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti 1. 2. 3. 4. per i quali la decorrenza è fissata al 4 maggio 2020, ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;

12. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.