Nuove regole per la raccolta dei rifiuti in città: eco-isole, bonus per il secco, suolo pubblico per negozi e ristoranti. Ecco tutte le novità

TERAMO – Sono serviti 26 anni al Comune di Teramo per avere un nuovo regolamento dell’igiene urbana e di gestione dei rifiuti: era il 1994 quando l’allora consiglio comunale lo approvò e da allora nessuno ci aveva mai messo le mani per attualizzarlo e adeguarlo alle nuove normative. In Assise civica è passato non senza difficoltà, superando la bagarre degli emendamenti (erano 19), alcuni dei quali (4 dell’opposizione) sono stati inseriti, e trovando la condivisione di 24 consiglieri e l’astensione di altri 5: tra questi, oltre ai rappresentanti di Forza Italia (Mario Cozzi) e Oltre (Luca Corona), i tre ‘oppositori interni’ alla maggioranza di Italia Viva (Osvaldo Di Teodoro, Giovanni Luzii e il capogruppo Flavio Bartolini).
Nella elazione deli assessori Valdo Di Bonaventura e Martina Maranella il significato delle novità e delle impostazioni delle più recenti regole, tese soprattutto a innovare il sistema di raccolta differenziata, dalla parte dei cittadini: dall’introduzione delle isole ecologiche, alla tariffazione puntuale, agli incentivi per il compostaggio domestico, al suolo pubblico (gratuito con l’emendamento dell’opposizione approvato dal Consiglio) per la sistemazione di mini-isole per negozi e ristoranti e bar. Tutela dell’ambient e adesione alla politica del plastci free (da suto per gli edifici comunali, in graduale adozione per tutto il resto, come sottolineato dall’assessore Maranella), completano il quadro di un documento propedeutico a costituire il ‘capitolato’ del contratto (anche questo ancora inesistente da tempo immemore) con il socio che si aggiudicherà la gara a doppio oggetto.
Vediamo però quali sono le principali novità di questo regolamento. 

Conferimento negozi (utenze non domestiche). E’ regolato dall’articolo 23. In caso di oggettiva mancanza o inadeguatezza di spazi disponibili per la custodia delle attrezzature all’interno delle attività delle utenze non domestiche, può essere consentito il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico in posizione adeguata previo accordo tra l’Ufficio Ambiente, l’Ufficio Traffico, il Comando della Polizia Locale e il Gestore con l’acquisizione della concessione di suolo pubblico dell’area impegnata; tale spazio pubblico non sarà soggetto a pagamento.

Le regole per i condomini. Per condomini costituiti da almeno 6 unità abitative è fatto l’obbligo di utilizzare i contenitori condominiali per la frazione della carta e del vetro. I contenitori sono consegnati in comodato d’uso all’amministratore di condominio ove presente e/o ad un Rappresentante dello stabile designato, devono essere esposti secondo il calendario predisposto dal Gestore e devono essere ritirati tempestivamente dopo lo svuotamento, lavati periodicamente a cura del Condominio. Anche in questo caso, come per i negozi, per gli stabili che non dispongono di superfici adeguate all’ubicazione dei contenitori al proprio interno, può essere consentito il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico. L’amministratore del condominio nelle sue funzioni volte anche alla disciplina dell’uso delle cose comuni, o la persona appositamente preposta, è ritenuto responsabile della corretta collocazione dei contenitori condominiali, nonché della loro pulizia e di eventuali danni non imputabili alla normale usura degli stessi.

Raccolta del secco: addio buste nere, ecco le regole. La raccolta della frazione residua dei rifiuti solidi urbani (RUR) per tutte le utenze, deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante svuotamento dei contenitori di colore GRIGIO, attualmente in dotazione alle utenze o forniti dal Gestore. L’utenza deve depositare i rifiuti oggetto della raccolta opportunamente confezionati all’interno dei contenitori rigidi di dimensioni adeguate dentro buste di plastica chiuse preferibilmente SEMITRASPARENTI e deve provvedere alla pulizia dello stesso. È fatto divieto di esporre il rifiuto secco solo con la busta senza il contenitore di colore grigio. In caso di contenuto difforme, l’operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l’utenza una segnalazione, concordata con l’Amministrazione Comunale (es. adesivo). L’utente deve provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento. Le multe previste vano da 80 a 500 euro. Possono essere conferiti nelle eco-isola ma non nei Centri di Raccolta.

Eco-isoleUn’ecoisola informatizzata è un’isola ecologica autonoma, autosufficiente e videosorvegliata per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI, che attraverso idonei sistemi tecnologici garantisce l’associazione del singolo conferimento (in volume o in peso) alla singola utenza. Il sistema di registrazione e monitoraggio dell’ecoisole informatizzate garantisce all’Amministrazione Comunale un controllo in tempo reale dei conferimenti dell’utenza. Le ecoisole informatizzate sono un supporto ai servizi di raccolta domiciliari delle frazioni di rifiuto ordinarie (organico, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, secco, pile, farmaci, RAEE di piccole dimensioni, etc.), e sono ubicate su strade pubbliche con accesso con sistemi elettronici o di riconoscimento stabiliti dall’amministrazione comunale;

Compostaggio. Articolo 26.Il Comune promuove la pratica dell’autocompostaggio, del compostaggio di comunità e del compostaggio locale. E’ previsto l’incentivo alla pratica del compostaggio attraverso le riduzioni previste nell’apposito Regolamento TARI.

Manifestazioni. All’articolo 48 si parla della raccolta differenziata obbligagoria da parte degli organizzatori di manifestazioni, eventi e fiere, con l’obbligo di designare un responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla manifestazione con il compito di sovrintendere ai rapporti con il Gestore, al rispetto del presente Regolamento e alla corretta gestione dei rifiuti prodotti. 

Tariffa puntuale. La troviamo all’articolo 84. La tariffa puntuale è la controprestazione del servizio rifiuti avente natura patrimoniale (non tributaria). Garantisce l’effettiva commisurazione (corrispondenza) tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito. La tariffazione puntuale viene applicata mediante la misurazione della quantità di rifiuti (secco indifferenziato) conferiti da ciascuna utenza attraverso l’utilizzo di contenitori o sacchetti associati ad una utenza singola o aggregata.

Nasce la Consulta delle Associazioni ambientalisteNell’attività di gestione dei rifiuti urbani l’Amministrazione Comunale intende avvalersi del Consulta delle Associazioni ambientaliste per la gestione dei rifiuti Urbani, organismo liberamente costituito allo scopo di consentire alle associazioni la partecipazione alle attività dell’amministrazione comunale, in particolare contribuire alla gestione del servizio di igiene urbana organizzato sul territorio comunale. Partecipano alla Consulta un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta. I rappresentanti alla consulta sono designati dalle associazioni ambientaliste stesse. I componenti della consulta sono nominati dal Sindaco e designati delle singole associazioni ambientaliste. Non possono far parte della Consulta i Consiglieri comunali, gli Assessori, eletti nel territorio comunale ad eccezione dell’assessore delegato dal Sindaco, i dipendenti comunali, i Revisori dei conti, i componenti di altri organismi del Comune (commissioni, etc.).