Dimissioni e ‘rinomina’ Cda Ruzzo: il tribunale dà torto al Comune di Teramo

Dopo il lodo arbitrale si chiude con analoga pronuncia il contenzioso a distanza tra l’amministrazione del capoluogo e la governance dell’Acquedotto

TERAMO – Si chiude sostanzialmente con lo stesso risultato del lodo arbitrale, il giudizio dinanzi al tribunale ordinario, quello delle imprese, il contenzioso avviato dal Comune di Teramo nei confronti della Ruzzo Reti nel dicembre 2018, all’indomani dell’infuocata assemblea dei soci dell’Acquedotto, che il 1° dicembre aveva rieletto nei loro ruoli i dimissionari componenti del Cda, Antonio Forlini, Alfredo Grotta e Alessia Cognitti (successivamente, il 18 gennaio 2020, veniva indicato un nuovo Cda con l’avvocato Cognitti nel ruolo di presidente al posto di Forlini). Sia la delibera di convocazione dell’assemblea, che quella di conferma della governance dimissionaria erano state impugnate dall’amministrazione cittadina.

Anche stavolta gli atti e le procedure sono stati ritenuti legittimi, con condanna del Comune di Teramo alle spese di giudizio. In sostanza i giudici del tribunale ordinario (Christian Corbi presidente, giudici Giovanni Spagnoli – relatore – e Niccolò Guasconi) hanno ritenuto “insussistenti le censure del Comune, vista l’adeguata motivazione da parte dell’assemblea “sulla necessità di nominare un Consiglio di Amministrazione in luogo dell’amministratore unico…” e soprattutto “considerando che la delibera impugnata non ha innovato sul numero dei componenti dell’organo amministrativo, in quanto anche in precedenza lo stesso era composto da un collegio di tre membri e non anche da un amministratore unico“. A questo va aggiunto, secondo i giudici, anche il fatto che “i compensi degli amministratori nominati siano rimasti identici rispetto a quelli previsti per gli amministratori uscenti“, consente di ritenere “che non fosse necessaria una motivazione sulle specifiche esigenze di contenimento dei costi“.

Si faceva riferimento, nel ricorso comunale, anche all’omessa trasmissione della delibera alla Corte dei Conti e all’Ente d’Ambito: “Non ci furono violazioni – è scritto nella sentenza -. In difetto di espressa indicazione normativa in tal senso (invio alla Corte dei Conti, ndr), non appare idonea a determinare un vizio di nullità/annullabilità della delibera impugnata, potendo al più costituire fonte di responsabilità dell’organo amministrativo inerte“. Quanto all’invio all’Ente d’Ambito, “non risulta che l’Ente d’Ambito deputato al controllo analogo abbia eccepito alcunché sulla regolarità formale del procedimento di approvazione della delibera” e “l’eventuale omissione dell’incombente potrebbe provocare conseguenze in punto di responsabilità dell’organo gestorio ma non anche in punto di illegittimità della delibera“.

Infine, sul tempo trascorso tra dimissioni e convocazione dell’assemblea dei soci, il Collegio “ritiene che non sussiste alcuna violazione” dello Statuto della ruzzo Reti, “che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Teramo, non impone alcuno ‘spatium deliberandi’ tra la scadenza del CdA. e la successiva convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori. Piuttosto, la disposizione prevede che qualora si intenda scaduto l’intero CdA., come nel caso di specie, ‘deve subito convocarsi l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell’assemblea e per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori”.