Il giudice Lorenza Pedullà pone fine alla querelle durata sei anni, restituendo alla Gst tutti gli impianti e sconfessando il gestore e custode nominato dal precedente giudice. Si apre una nuova stagione per la stazione turistica
TERAMO – Finori è fuori dai Prati di Tivo. Dopo sei anni arriva la sentenza del tribunale, quello stesso a cui l’imprenditore marchigiano si era rivolto per un paradossale risarcimento, a estromettere dalla stazione turistica teramana il gestore di una delle pagine più tristi della storia turistica della montagna sopra a Pietracamela.
La giudice Lorenza Pedullà ha dunque rigettato il ricorso presentato da Finori, ordinando una serie di prescrizioni giudiziarie che in buona sostanza riportano tutto dalla parte della Gran Sasso Teramano, che torna in possesso dei suoi impianti, dando ragione alle iniziative messe in campo dal commissario liquidatore Gabriele Di Natale, dimissionario da due mesi.
Nella sentenza depositata questa mattina, si legge:
– ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. effettuata ex art. 2652 c c.
– rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Finori Srl;
– rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Gst convenuta in via riconvenzionale per trascrizione illegittima e ingiusta
– dichiara che il contratto di gestione stipulato fra le parti in data 17 gennaio 2019 è scaduto e dunque è privo di efficacia, e, per l’effetto CONDANNA la parte attrice (Finori) alla restituzione integrale, in favore della parte convenuta (GST), di tutte le componenti aziendali oggetto del predetto contratto che non sono state, ad oggi, oggetto di restituzione
– rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta (GST)
– rigetta la domanda a art 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta
– dichiara inefficace e quindi revoca il sequestro giudiziario disposto con ordinanza emessa in corso di causa in data 24 mazzo 2023 dal Tribunale di Teramo (in persona del precedente giudice istruttore ), con conseguente revoca del custode giudiziario nominato (Finori)
– dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del procedimento cautelare ex art. 670 cp.c. e del relativo procedimento di reclamo;
– condanna la parte attrice (Finori), in persona del legalo rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di parte convenuta (GST), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, delle spese lite, che sono liquidate, già operata la compensazione nella misura di 1/3, nella somma di 5.994,00 euro, a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.