Dopo dieci anni di contenzioso, sancita la legittimità delle ordinanze del sindaco di Tortoreto per il mancato rispetto dei limiti: “Il Decreto Salva Italia non si applica alle attività musicali o danzanti”
TORTORETO – Con la sentenza della Cassazione, si chiude dopo 10 anni il lungo contenzioso tra il Comune di Tortoreto e lo stabilimento balneare Manakara, sull’inosservanza dei limiti orari della movida estiva e dell’inquinamento acustico. La Suprema Corte, come fa sapere l’avvocato Sigmar Frattarelli che tutela il pubblico interesse dell’amministrazione, ha riconosciuto la legittimità degli atti adottati dal sindaco, respingendo il ricorso della proprietà dello chalet.
“La pronuncia della Corte – commenta l’avvocato Frattarelli -, oltre a riconoscere la piena correttezza dell’operato del Comune e, in particolare, del sindaco e del Comandante della Polizia municipale, costituisce anche un riferimento per gli enti locali e per gli operatori del diritto amministrativo, riaffermando che la libertà economica deve sempre esercitarsi nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico, salute e ambiente, pilastri di una convivenza civile equilibrata e rispetto ai quali è legittima l’azione della pubblica amministrazione diretta a stabilirne la regolamentazione e i limiti“.
In sostanza, il Manakara pretendeva di gestire la propria attività alla stessa stregua dei locali da ballo sostenendo di non essere tenuto alla osservanza dei limiti orari per la diffusione musicale in aree urbane o turistiche stabiliti dall’ente comunale. La Cassazione ha invece osservato che la liberalizzazione degli orari commerciali contenuta nel ‘Decreto Salva Italia’, non si applica alle attività di intrattenimento musicale e danzante ma esclusivamente a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, perchè le prime “sono soggette a disciplina speciale e a limiti giustificati da esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente“. In particolare, la Cassazione ha dato ampia legittimità all’ordinanza sindacale adottata “nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 31, comma 2, del medesimo decreto”, osservando che “è pienamente legittimo l’intervento regolamentare del Sindaco volto a contemperare l’esercizio delle attività economiche con la tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini, mediante la fissazione di limiti orari alla diffusione musicale in aree urbane o turistiche”.
Quanto all’inquinamento acustico, per cui è stata comminata la sanzione, la Corte ha affermato che “l’inottemperanza a un’ordinanza comunale che impone limiti alle emissioni sonore costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. n. 447/1995, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza della violazione, la verifica del superamento dei limiti sonori in senso tecnico”.
