Modificato il divieto ma solo dove i lavori sono finiti. E sull’autovelox la Provincia ribadisce: “Multe valide perchè i nostri dispositivi sono censiti e accertati”
CAMPLI – Torna a 90 chilometri orari il limite di velocità nel tratto della provinciale 3 tra Teramo e Sant’Onofrio, compresa la ‘famigerata’ galleria di Piancarani, il cui autovelox ha mietuto tante vittime e alzato un polverone di polemiche. Lo rende noto la Provincia di Teramo che riferisce di aver conclusa la prima parte dei lavori sulla strada e nella galleria, motivo per cui il limite era stato abbassato a 70 orari.
Limite di 70 orari che permane però all’interno della galleria, dove è necessario completare l’intervento di messa in sicurezza sul sistema antincendio e sull’illuminazione. Obiettivo finale è quello di mettersi a norma rispetto al Decreto 20 giugno 2025, che ha introdotto nuove misure da adottare nelle gallerie stabilendo che “nelle more dell’adeguamento della galleria alle disposizioni sopra indicate, il responsabile dell’attività adotta le misure gestionali idonee a ridurre la probabilità di accadimento di un incidente quali, a titolo esemplificativo, la riduzione del limite di velocità di almeno 20 km/h rispetto a quella imposta per il tipo di strada”.
La Provincia non demorde poi sulla questione ‘autovelox autorizzati perchè regolarmente censiti, al centro della polemica a distanza tra il presidente Camillo D’Angelo e il sindaco di Campli che per primo ha sollevato il problema delle multe salatissime. “Con la pubblicazione dell’elenco degli autovelox regolarmente censiti tramite la piattaforma del Ministero dei trasporti dal 30 novembre – si legge nella nota della Provincia – sono valide solo le sanzioni emesse dai dispositivi censiti e accertati, e quelli della Provincia di Teramo lo sono“.


“Il Ministero – secondo quanto riferisce l’Ente che gestisce la strada -, con una nota ufficiale, è intervenuto anche sulla controversia della ‘omologazione o approvazione’ dei dispositivi. La nota ribadisce che sin dagli anni ’90 si è fatto ricorso all’approvazione ministeriale, considerata pienamente legittima e idonea, come confermato dal Decreto ministeriale 282/2027 e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025. Il Mit, quindi, anche sulla base del parere dell’Avvocatura di Stato, contesta la lettura ‘formalistica’ di alcune pronunce della Cassazione (condizionando anche le sentenze dei Giudici di Pace) che in base all’art 142 del Codice della Strada richiamano la sola procedura di omologazione perché ciò non terrebbe in considerazione le norme successive (articolo 4 legge 168/2002 e articolo 201 introdotto dalla legge 120/2010) le quali ammettono esplicitamente l’utilizzo di dispositivi omologati o approvati“.
