Il Tar: «Contro il Parco Avventura dei Prati una discutibile avversione»

PRATI DI TIVO – Dopo sette anni il Tar dell’Aquila dà torto dal Comune di Pietracamela e alla Regione Abruzzo, riconoscendo legittima l’attività di intrattenimento ludico meglio conosciuto come "Parco Avventura" dei Prati di Tivo.  I giudici del tribunale amministrativio regionale pronunciandosi su tre ricorsi, ha così messo nero su bianco come i due enti locali abbiano osteggiato in tutti i modi la coraggiosa iniziativa della imprenditrice Linda Montauti, erede e prosecutrice di una lunga tradizione turistica e alberghiera della nota famiglia di Pietracamela. Attraverso il suo legale Anna Di Russo, Linda Montauti è riuscita a dimostrare che contro il Parco Avventura – un’area dove i bambini e gli adolescenti, ma non solo loro, posso divertirsi in acrobazie su percorsi aerei e itinerari acrobatici, con passaggi tra gli alberi ad altezze variabili, realizzati utilizzando corde, reti, passerelle, teleferiche e ponti – dal 2007 è scattata una sorta di avversione attraverso un comportamento di Comune e Regione che oggi il Tar definisce "non poco discutibile" e "diretto a negare il ben più modesto intervento sul territorio proposto dalla ricorrente”. Il Comune di Pietracamela aveva infatti in un primo momento rilasciato il permesso a costruire, per poi contrastarne la permanenza. La motivazione: da un lato il dover lasciare integri i diritti dei locali di fare legna, dall’altro l’incompatibilità del parco stesso con il nuovo e ampliato progetto sciistico della zona. I giudici del Tar hanno sottolineato la “contraddittorietà dei due assunti, visto che la finalità dell’uso pubblico dei cives verrebbe in realtà del tutto pretermessa con l’asservimento agli sport invernali di un territorio ben più vasto”. Insomma, le spiegazioni del Comune di Pietracamela avrebbero un difetto di motivazione ed enfatizzano "senza coerenza e senza proporzionalità,  le esigenze di integrale salvaguardia dell’uso civico della zona (asseritamente minacciato dalle impalcature del percorso aereo per possibili presunti disturbi alla raccolta di legnatico e/o per la conseguente esistenza di una ‘servitù di sorvolo’ collegata a tali impalcature)”, dicono i giudici. Comune e Regione sono stati condannati al pagamento delle spese. Nell’esprimere soddisfazione per il risultato giudiziario, l’avvocato Di Russo auspica «che con la sentenza si ponga fine ad una ‘querelle’ di anni che ha come protagonista un imprenditrice dei Prati di Tivo, che, rischiando in proprio, si è attivata per offrire un servizio in più a tutti quelli che frequentano la località sciistica e, contestualmente, attirare altri turisti».